Serre Solari

  • INTRODUZIONE:

    La Regione, al fine di salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l’adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche.
    Per interventi di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si intendono gli interventi che, tra gli altri, soddisfano i seguenti requisiti:

    a) favorire il risparmio energetico e l ’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

    Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell ’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata (diventati poi il 30% con la L.R. 10/2011).

    Il contenimento del consumo energetico realizzato con le Serre Solari deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.

    CONDIZIONI:

    I sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle S.U.L. ammissibili purché rispettino le seguenti condizioni:

    a) dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
    b) le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;
    c) la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
    d) i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
    e) se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
    f) il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
    g) nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

approfondisci:


L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

Deliberazione n. 7 del 14 febbraio 2011 del Consiglio Comunale di Roma.


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